Lo statuto
CAMPER CLUB VALLE D'AOSTA
registrato presso l'ufficio del registro di
Aosta
in data 15/04/1997 al n°. 139
in virtù del decreto legislativo 4/12/1997, N° 460
ASSOCIAZIONE "CAMPER CLUB VALLE D'AOSTA"
Art.1 DENOMINAZIONE
E' costituita, con riferimento all'art. 18 della Costituzione Italiana ed in base agli art. 36, 37 e 38 del Codice Civile, l'Associazione Culturale e Ricreativa , con lo scopo di organizzare, tutelare e riunire i Camperisti.
All'Associazione possono aderire tutti gli amanti del turismo itinerante purché motivati dall'associazionismo e dal rispetto degli scopi dell'Associazione stessa. Tale Associazione prende il nome di CAMPER CLUB VALLE D'AOSTA.
Art.2 SEDE
L'Associazione ha sede in 11100 Aosta v. Chambery n° 139 dove verrà posta una bacheca per le convocazioni.. La sede potrà essere spostata in altro locale su decisione del Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea.
Art.3 SCOPI ED OGGETTO SOCIALE
L'Associazione è apartitica, non persegue scopi di lucro e si propone di svolgere nell'ambito delle sue finalità
iniziative atte a promuovere e tutelare la libertà di viaggio e di parcheggio nel. territorio italiano ed estero;- ricercare e realizzare strutture per una migliore funzionalità degli aspetti igienicoecologici (prese d'acqua, pozzetti di scarico, aree attrezzate, ecc.) ; - creare un organismo valdostano a cui possano rivolgersi sia gli utenti che i costruttori di prodotti di uso camperistico ;
acquisire esperienze, collaborando anche con altre Associazioni, per migliorare il tempo libero dei Soci dal punto di vista delle attività, itinerari, regolamenti, contatti con altre realtà, ecc. e promuovere ed organizzare riunioni ed uscite dal valore turistico, culturale, sportivo dilettantistico, di promozione sociale e di formazione extra scolastica della persona, folcloristico.
Art.4 SOCI
L'Associazione riconosce la qualità di Socio a tutti coloro che partecipano alla vita associativa, accettano lo Statuto Sociale portando con continuità il loro contributo associativo, culturale ed economico.
Tutti i Soci che hanno poteri e responsabilità sociali, che potranno essere meglio precisati in eventuale apposito regolamento, costituiscono le Assemblee Ordinarie e Straordinarie dell'Associazione e godono dell'elettorato attivo e passivo. I Soci in numero indeterminato, sono suddivisi in
SOCI ONORARI - Sono coloro che vengono nominati dal Consiglio Direttivo, ed eventualmente riconfermati di anno in anno, per meriti speciali.
SOCI ORDINARI - Sono i Soci che costituiscono l'Associazione, ne condividono le finalità e sono in regola con il versamento delle quote associative annuali. Essi eleggono gli Organi Direttivi dell'Associazione, approvano e modificano Statuto e Regolamenti, approvano ì bilanci preventivo e consuntivo. Non hanno diritto a ricevere, nel caso di scioglimento dell'Associazione una quota del patrimonio sociale se questo non venisse destinato a finalità di utilità generale, in quanto il patrimonio associativo deve essere devoluto, in caso di scioglimento dell'Associazione, ad altro ente morale non lucrativo secondo la disposizione di legge.
SOCI AGGREGATI - Sono coloro che vengono indicati come tali, da un Socio Ordinario regolarmente iscritto, quali componenti del proprio equipaggio. Essi non pagano nessuna quota associativa, partecipano alla vita organizzativa dell'Associazione dando il loro contributo morale e pratico, secondo le loro possibilità, non hanno diritto di voto e non sono eleggibili alle cariche sociali. Decadono automaticamente alla fine dell'anno sociale.
Tutti i Soci possono rinnovare ogni anno la loro iscrizione senza alcun vincolo ed all'atto sono tenuti al pagamento della quota associativa, nella misura e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo al principio di ogni anno sociale. Si perde la qualifica di Socio pertando per mancato rinnovo della tessera.;
Art.5 PATRIMONIO
Il patrimonio è costituito dalle quote associative, dai contributi di Enti e di Associazioni, da atti di liberalità e dai proventi delle varie attività ricreative, nonché dalle gestioni accessorie organizzate dall'Associazione stessa
Art.6 TESSERAMENTO
I tesseramenti, previa compilazione di apposito modulo e approvazione del Consiglio Direttivo, avvengono durante tutto l'anno ed il rinnovo durante i primi tre mesi dell'anno successivo. Le quote di partecipazione verranno decise durante l'Assemblea Generale dei Soci di anno in anno. I proventi delle iscrizioni diventano parte integrante del patrimonio sociale.
Art.7 ANNO SOCIALE
L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.
Art. 8 ORGANI E COMPITI
Gli Organi sociali sono
l'assemblea generale dei soci
il comitato dei revisori dei conti
il comitato esecutivo
il consiglio direttivo
il presidente
il vicepresidente
Ii segretario
L'Assemblea Generale dei Soci è composta da tutti i Soci. Si riunisce ordinariamente una volta all'anno per discutere, approvare o respingere la relazione tecnico-morale e finanziaria dei Consiglio Direttivo. Assemblee Straordinarie possono essere decise dal Consiglio Direttivo o autoconvocate da almeno un quinto dei Soci.
Hanno facoltà di parola e di voto tutti i Soci Onorari e Ordinari presenti ed è ammessa una delega per ogni Socio ad eccezione di coloro che hanno cariche all'íntemo dell'Associazione, per cui i Consiglieri ed i Revisori dei conti non potranno essere portatori di deleghe. Tutti i Soci possono, durante l'anno sociale,. fare proposte per iscritto al Consiglio Direttivo che le presenterà alla prossima Assemblea. Per apportare modifiche alla Statuto è necessaria la presenza almeno il 51% dei presenti. L'Assemblea provvede ogni tre anni all'elezione del Consiglio Direttivo e la votazione avviene a scrutinio segreto.
II Consiglio Direttivo del primo triennio è formato dai cinque Soci Fondatori, con la possibilità di aggiunta di altri due Consiglieri.
Tutte le decisioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza semplice dei Soci Onorari e Ordinari. L'Assemblea avviene in prima convocazione se è presente almeno il 66% dei Soci Ordinari, in mancanza di tale percentuale l'Assemblea avrà luogo il giorno dopo, indipendentemente dal numero dei presenti. L'avviso di convocazione sarà esposto in bacheca almeno 10 giorni prima dell'Assemblea. II Consiglio Direttivo da eleggere è composto da 3 a 7 CONSIGLIERI. La lista dei candidati sarà formata durante l'Assemblea, nella prima mezz'ora. Saranno eletti i Soci che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze. I Soci così eletti formeranno il nuovo Consiglio Direttivo che, al più presto stabilirà per elezione le cariche di
PRESIDENTE - VICEPRESIDENTE - SEGRETARIO.
In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, subentra il primo escluso. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità vale il voto del Presidente. II Consiglio Direttivo non può prendere iniziative che non siano coperte finanziariamente. II PRESIDENTE ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio e dispone di potere di firma sociale. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo e ne esegue le deliberazioni. Egli è responsabile del funzionamento dell'Associazione e degli atti. amministrativi compiuti in nome e per conto dell'Associazione stessa ; coordina lo. svolgimento delle manifestazioni e delle attività, firma la corrispondenza che: Impegna il Sodalizio. Nel caso di assenza e/o di impedimento è sostituito nelle sue funzioni dal VICEPRESIDENTE.
Art. 9 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei conti si compone di tre membri effettivi di cui uno sarà il Presidente, eletto direttamente dall'Assemblea, e di due supplenti (questi ultimi subentrano in caso di cessazione di un membro effettivo). L'incarico di Revisore dei conti è incompatibile con la carica di Consigliere. La nomina e la durata sono uguali a quelle dei Consiglieri. I Revisori dei conti curano la tenuta del Libro delle adunanze dei Revisori dei conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e, senza diritto di voto, a quelle del Consiglio Direttivo e dei Comitato Esecutivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi Libri, dando pareri sui bilanci o sul rendiconto.
Art.10 ESECUTIVO COMITATO
Il Comitato Esecutivo è composto da cinque Soci (che possono essere anche appartenenti al Consiglio Direttivo), nominati dal Consiglio Direttivo. Il Comitato Esecutivo esplica le attribuzioni ed i compiti affidatigli dal Consiglio Direttivo. Per la convocazione delle adunanze dei Comitato Esecutivo e per la validità delle relative deliberazioni si applicano, dove possibile, le norme previste per le adunanze del Consiglio Direttivo.
Art.11 LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE
L'Associazione tiene i Libri:
Verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea
Verbali del Consiglio Direttivo
Verbali dei Comitato Esecutivo
Verbali delle adunanze dei Revisori dei conti Libro dei Soci
Libro delle entrate e delle uscite
Tali Libri sono tenuti aggiornati dal Segretario salvo quello delle adunanze dei Revisori dei conti, tenuto dai Revisori stessi e quello dei verbali del Comitato Esecutivo, tenuto dal Comitato stesso. 1 Libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza, le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese dei richiedente.
Art.12 AVANZI DI GESTIONE
All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima e unitaria struttura. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare gli utili o gli avanzi di gestione, per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art.13 DURATA
La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione non potrà essere sciolta se non in base a specifica deliberazione di un'Assemblea Straordinaria dei Soci con l'approvazione di almeno 4/5 dei Soci Onorari e Ordinari presenti e comunque secondo le norme del Codice Civile. In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere :il suo patrimonio ad altre. Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) o affini di pubblica utilità,; sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art.14 NORME TRANSITORIE E FINALI
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le norme vigenti che regolano l'Associazionismo assistenziale, culturale e ricreativo del tempo libero, nonché lo Statuto delle Federazioni e degli Enti di appartenenza e le norme del Codice Civile in materia di Associazionismo.